PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

      «1. A norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, le regioni possono, sentite le popolazioni interessate e con proprie leggi, modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni o istituire nuovi comuni purché con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti. Il limite di cui al precedente periodo non si applica per l'istituzione di nuovi comuni mediante fusione di due o più comuni contigui. In caso di trasformazione di una frazione appartenente a due o più amministrazioni comunali in un nuovo comma si applicano i seguenti criteri:

          a) per la frazione appartenente a due amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al 20 per cento del limite di 10.000 abitanti;

          b) per la frazione appartenente a tre amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al 30 per cento del limite di 10.000 abitanti;

          c) per la frazione appartenente a quattro amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al 40 per cento del limite di 10.000 abitanti;

          d) per la frazione appartenente a cinque amministrazioni comunali, è consentita la riduzione del 50 per cento del limite di 10.000 abitanti.

      1-bis. Non possono, in ogni caso, essere istituiti nuovi comuni la cui costituzione comporta, come conseguenza, che la popolazione di altri comuni scenda sotto il limite di 10.000 abitanti».